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Legge 132/2025 sull'intelligenza artificiale: cosa deve fare il consulente

La legge 132/2025 (legge 23 settembre 2025, n. 132) è la legge italiana sull'intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025. Per chi lavora per i clienti conta soprattutto l'art. 13: l'AI serve solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale, e il cliente va informato sui sistemi usati. Ecco cosa significa per un consulente, iscritto o no a un albo.

A cura del team legale di Aptus.AIAggiornato al 21 ottobre 20268 min di lettura

Legge 132/2025 in sintesi

La legge 23 settembre 2025, n. 132 è la legge italiana sull'intelligenza artificiale. È in vigore dal 10 ottobre 2025 e non sostituisce il Regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act: le due discipline vanno lette insieme. Per chi fa consulenza alle imprese tre articoli contano più degli altri.

Articolo Cosa prevede Perché interessa al consulente
Art. 13 Uso dell'AI nelle professioni intellettuali: solo attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale, e informativa al cliente sui sistemi usati Riguarda direttamente il tuo modo di lavorare con i clienti
Art. 20 Designa AgID e ACN come autorità nazionali per l'AI, ferme restando le competenze di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS come autorità di vigilanza del mercato nel settore finanziario Ti dice chi vigila quando un cliente usa sistemi di AI
Art. 24 Tra i criteri di delega, percorsi di formazione sull'uso dell'AI anche per le forme aggregative delle associazioni professionali della legge 4/2013 Interessa chi aderisce a un'associazione professionale

Il resto della guida si concentra sull'art. 13, cioè sulla parte della legge che cambia il rapporto con il cliente.

Cosa prevede l'art. 13 della legge 132/2025 per le professioni intellettuali

Nella legge 132 del 2025, l'art. 13 è intitolato "Disposizioni in materia di professioni intellettuali" e ha due commi. Il testo ufficiale è su Normattiva: legge 23 settembre 2025, n. 132.

Il primo stabilisce che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

Il secondo stabilisce che, per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La norma non prevede una sanzione specifica, ma incide sul rapporto con il cliente: un'informativa mancante o vaga può pesare in una contestazione sulla correttezza della prestazione.

La legge 132/2025 vale per le professioni intellettuali non ordinistiche?

La legge parla di "professioni intellettuali" senza aggiungere "regolamentate" o "iscritte in albi". Tre elementi suggeriscono di applicarla anche ai consulenti non iscritti a un ordine.

  • Il codice civile distingue tra professioni intellettuali in generale e quelle per cui la legge richiede l'iscrizione in albi o elenchi (art. 2229 c.c.): esistono quindi professioni intellettuali senza albo.
  • La legge 14 gennaio 2013, n. 4 definisce le professioni non organizzate in ordini o collegi come attività volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate prevalentemente mediante lavoro intellettuale.
  • La stessa legge 132/2025, tra i criteri di delega dell'art. 24, prevede percorsi di formazione sull'uso dell'AI anche da parte delle forme aggregative delle associazioni professionali della legge 4/2013.

Non c'è ancora una prassi consolidata sul punto. Per un consulente privacy, 231, ambientale o di direzione la scelta più prudente è comportarsi come se la norma si applicasse: costa poco e protegge il rapporto con il cliente.

Prevalenza del lavoro intellettuale: cosa significa in pratica

La regola del comma 1 non vieta di usare l'AI per scrivere o cercare. Chiede che il cuore della prestazione resti tuo. Una divisione utile è questa:

Attività strumentali e di supporto Lavoro intellettuale che resta al consulente
Ricerca di norme, prassi e sentenze Scelta delle fonti rilevanti per il caso
Sintesi di documenti del cliente Valutazione dei fatti e delle lacune
Prima bozza di parere o circolare Interpretazione, conclusioni e riserve
Confronto tra versioni di una norma Giudizio sull'impatto per quel cliente
Organizzazione di email e scadenze Decisione su cosa consigliare e quando

Il principio dell'art. 2232 c.c., per cui il prestatore d'opera esegue personalmente l'incarico e può valersi di sostituti e ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità, aiuta a leggere la regola: gli strumenti possono cambiare, la responsabilità della prestazione no. Conviene conservare traccia delle verifiche fatte sulle fonti, per esempio nel fascicolo del cliente.

L'informativa al cliente sull'uso dell'AI: cosa scrivere

La legge non fissa un modello. "Chiaro, semplice ed esaustivo" suggerisce un testo breve ma completo, consegnato per iscritto, meglio se nella lettera di incarico. Gli elementi utili sono:

  1. quali sistemi di AI usi (nome dello strumento e fornitore);
  2. per quali attività li usi (ricerca, sintesi, bozze, organizzazione);
  3. quali dati del cliente possono essere trattati e con quali garanzie (luogo dei server, assenza di addestramento sui dati);
  4. come verifichi gli output prima di usarli;
  5. che la valutazione finale e la responsabilità restano tue;
  6. come il cliente può chiedere chiarimenti o limitazioni.

Clausola AI nella lettera di incarico: un esempio

Un esempio di clausola, da adattare: "Nello svolgimento dell'incarico il Consulente può utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per attività di ricerca, sintesi documentale e redazione di bozze. Gli esiti sono sempre verificati dal Consulente, che resta l'unico responsabile della prestazione. Il sistema attualmente utilizzato è [nome], fornito da [fornitore]; i dati sono trattati su server situati in [paese] e non sono utilizzati per addestrare i modelli."

Aggiorna l'informativa quando cambi strumento o modo d'uso.

AI Act e legge 132/2025: gli obblighi del consulente come deployer

Per il Regolamento (UE) 2024/1689 il consulente che impiega uno strumento di IA nel lavoro per i clienti è un deployer. Per un consulente contano soprattutto due regole.

Alfabetizzazione in materia di IA (art. 4). Dopo il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, fornitori e deployer adottano misure volte a sostenere l'alfabetizzazione del proprio personale e di chi usa i sistemi per loro conto, senza l'obbligo di assicurare un livello specifico. Se hai collaboratori, un breve percorso formativo documentato è la risposta più semplice.

Trasparenza (art. 50). Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza. Per un consulente il caso più probabile riguarda testi generati con AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, per esempio articoli su un blog aperto: vanno dichiarati, salvo revisione umana e responsabilità editoriale.

Dati dei clienti e strumenti di AI: il profilo privacy

Prima di caricare documenti del cliente in uno strumento di AI, chiarisci il tuo ruolo nel trattamento dei dati personali. Se tratti i dati per conto del cliente come responsabile del trattamento, l'art. 28, paragrafo 2, del GDPR richiede l'autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare per ricorrere a un altro responsabile, come il fornitore dello strumento. Se agisci come titolare autonomo, la valutazione del fornitore spetta a te. In entrambi i casi carica solo i dati necessari all'incarico.

Next-OS e l'informativa al cliente

Ogni risposta di Next-OS porta con sé il riferimento alla fonte: la verifica che la legge 132/2025 presuppone diventa un passaggio naturale del lavoro. Nell'informativa puoi riportare tre dati: nessun addestramento dei modelli sui dati dei clienti, server in Irlanda, certificazione ISO/IEC 27001:2022 di Aptus.AI. Per l'uso quotidiano leggi la pagina sulla redazione del parere legale o torna alla pagina sull'AI per consulenti.

Domande frequenti

L'art. 13 della legge 132/2025 vale anche per i consulenti senza albo?

La norma parla di professioni intellettuali senza limitarsi a quelle ordinistiche, e il codice civile riconosce professioni intellettuali che non richiedono l'iscrizione in un albo. Non c'è ancora una prassi consolidata, ma per un consulente che presta un'opera intellettuale la scelta prudente è informare il cliente e mantenere la prevalenza del proprio lavoro.

Basta una frase generica sull'uso dell'AI nel contratto?

Difficilmente. La legge chiede un'informazione chiara, semplice ed esaustiva sui sistemi utilizzati. Una frase come "possiamo usare strumenti tecnologici" non dice quali sistemi, per quali attività e con quali garanzie. Meglio indicare lo strumento, le attività, il trattamento dei dati e il controllo umano sugli output.

Posso usare l'AI per scrivere un parere intero?

Puoi usarla per la ricerca e per una prima bozza, che sono attività di supporto. L'art. 13 chiede però la prevalenza del lavoro intellettuale: valutazione dei fatti, interpretazione, conclusioni e riserve devono essere tue. Conviene documentare le verifiche sulle fonti citate prima di firmare.

La legge 132/2025 prevede sanzioni per chi non informa il cliente?

L'art. 13 della legge sull'intelligenza artificiale non prevede una sanzione specifica. L'obbligo incide però sul rapporto con il cliente: un'informativa mancante o vaga può pesare in una contestazione sulla correttezza della prestazione. Per questo conviene darla per iscritto, meglio se nella lettera di incarico, e aggiornarla quando cambi strumento o modo d'uso.

Fonti

  1. Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Normattiva)
  2. Legge 14 gennaio 2013, n. 4, professioni non organizzate (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013)
  3. Regolamento (UE) 2026/1744, Omnibus digitale sull'IA (EUR-Lex)
  4. Regolamento (UE) 2016/679, GDPR (EUR-Lex)
  5. Codice civile, art. 2229 (Brocardi)

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